AIC Lombardia
Il Regolamento (CE) 41/2009 entrerà ufficialmente in vigore dal 1 gennaio 2012.
Da questa data, tutti i prodotti commercializzati in Unione Europa con la dicitura “senza glutine- gluten free” (e analoghe traduzioni) devono garantire il limite dei 20 ppm e possono quindi essere consumati con tranquillità dai celiaci.
Riportiamo di seguito il termine ufficiale nelle principali lingue europee:
  • Inglese: gluten-free
  • Finlandese: gluteeniton
  • Francese: sans gluten
  • Greco: χωρίς γλουτένη
  • Olandese: glutenvrij
  • Polacco: bezglutenowy
  • Portoghese: isento de glúten
  • Spagnolo: exento de gluten
  • Svedese: glutenfri
  • Tedesco: glutenfrei

Regolamento europeo sull'etichettatura degli alimenti (Regolamento (UE) n. 1169/2011).

Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea di oggi (L. 304) il nuovo Regolamento europeo sull'etichettatura degli alimenti (Regolamento (UE) n. 1169/2011).
Potete visionarlo quipdficon.gif, 268B.
L'articolo pubblicato su Celiachia Notizie 3/2011, presenta sinteticamente il nuovo Regolamento.
Stiamo aggiornando la pagina del nostro sito dedicata all'etichettatura (www.celiachia.it/NORME/Norme.aspx?SS=346&M=349).

Come già anticipato, il nuovo Regolamento non presenta sostanziali novità per quanto riguarda la gestione dell'informazione sul glutine presente negli alimenti:

1) la lista dei cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut ® o i loro ceppi ibridati) e degli ingredienti esentati dall'obbligo di indicazione del glutine in etichetta (sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; maltodestrine a base di grano; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso alcol etilico di origine agricola) restano invariati (Allegato II - sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze).

2) resta escluso l'obbligo di indicare l'eventuale presenza di allergeni non aggiunti volontariamente al prodotto ("ingredienti"), ma presenti per contaminazione accidentale (articolo 9 - Elenco delle indicazioni obbligatorie). Restano, quindi, non disciplinate le condizioni di utilizzo del claim "può contenere tracce di ...", che resta un claim lasciato alla libera volontà delle aziende, non disciplinato da alcuna norma.
L'Articolo 21 (etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) non aggiunge, in questo senso, elementi di novità.

3) Unica novità di rilievo riguardante gli allergeni è l'obbligo di usare un carattere ben distinguibile per riportare il nome degli allergeni eventualmente presenti: "la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo" (articolo 21, comma 1-b).

4) L'Articolo 36 (Informazioni volontarie sugli alimenti) stabilisce, però, che la Commissione Europea deve adottare atti di esecuzione circa le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria , tra cui le informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza.
Questo significa che, in futuro, le condizioni di utilizzo del claim "può contenere tracce di ...", saranno disciplinate da una norma europea, pur restando, nella previsione, una dicitura volontaria e non obbligatoria.
L'assenza di obbligatorietà, implica che l'assenza del claim "può contenere tracce di glutine" dalla confezione di un prodotto non significhi necessariamente che il prodotto sia sicuro per il celiaco, dato che l'apposizione della dicitura è lasciata alla libera scelta delle aziende.



ultima modifica: 20.12.2011
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