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Ciò che cambia con la nuova Legge 14 maggio 2005 n.80 è che la deducibilità delle donazioni in denaro o natura sarà più ampia. Si passa infatti dall'attuale regime `misto' di deducibilità (per le persone giuridiche) e di detraibilità (per le persone fisiche) ad un'unica opzione. In tale modo le donazioni, provenienti sia da persone fisiche che giuridiche, possono contare su una deducibilità nel limite massimo del 10%, ma fino ad un massimo di 70mila euro (quindi, per fare un esempio: un soggetto con un reddito di 700mila euro potrà contare su una deducibilità di 70mila euro, equivalente appunto al 10% - la massima. Ma se il reddito è superiore, la parte deducibile resterà sempre di 70mila euro).
Con le disposizioni in vigore, invece, è possibile una detraibilità nel limite massimo del 19% di 2.065,83 euro in caso di donazioni fatte da persone fisiche; e una deducibilità per un importo massimo non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato per le persone giuridiche.
Ovviamente le ONLUS destinatarie della donazione devono dotarsi di una corretta contabilità, di carattere sia economico che patrimoniale.
Aspetto rilevante è anche quello relativo alle sanzioni inasprite in caso di violazioni: si passa infatti da una sanzione attuale che va dal 100% al 200% dell'imposta non pagata ad una sanzione cha andrà dal 200% al 400%. Insomma, da 2 a 4 volte.
L'approvazione di questo decreto risponde solo in parte a quanto era stato richiesto al Parlamento con la proposta di legge + dai - versi. Tale riforma fiscale infatti se pure avvicina l'Italia ai Paesi più avanzati dell'Europa, segnando un passo importante nel percorso di riconoscimento del valore Terzo Settore da parte del Governo, è ancora un risultato parziale, dato che il limite di 70mila euro di deducibilità massima penalizza in particolare le grandi donazioni, molte delle quali oggi pervengono dal mondo delle Aziende.